ICI – Imposta comunale sugli immobili
L’imposta dovuta al Comune deve essere pagata in due rate. Prima rata:
Data:
11 Maggio 2010

L’imposta dovuta al Comune deve essere pagata in due rate. Prima rata: l’acconto da versare entro il 16 giugno dovrà essere pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’armo precedente (2009), o dell’anno in corso (2010). Seconda rata: i) saldo da versare entro il 16 dicembre sarà pari all’imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso (2010). È altresì ammesso il versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno, facendo riferimento, per i calcoli, alle aliquote e detrazioni dell’anno in corso (2009).
ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 recita quanto segue:
- A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ;
- Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 , e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore dal presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 A8 A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
- L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art. 6, comma 3- bis, e dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992
CHE LE ALIQUOTE ICl ANNO 2010 SONO LE SEGUENTI: 7 (SETTE) PER MILLE
Tariffa unica da applicare su tutte le unità immobiliari e terreni edificabili. ESCLUSA ABITAZIONE PRINCIPALE COME RIPORTATO SOPRA
• IL pagamento dell’imposta può essere effettuato :
A) c/c postale. 10433019 intestato COMUNE Di FABR1CA Di ROMA – I.C.I.
Servizio di tesoreria
B) vaglia postale per I soggetti non residenti nel territorio dello Stato
C) MOD F 24 come da ’articolo 17 del D.L.GS 241/97, utilizzando i crediti ammessi in compensazione, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2009
RAMMENTA INOLTRE
•Con effetto dal 10 gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili. occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5%;
• L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
• Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2009 e per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati ed aree fabbricabili di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2008, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009
• Le informazioni e la documentazione necessaria all’applicazione dell’imposta possono essere richieste agli addetti dell’Ufficio Tributi Comunale dalle 10,00 alle 12,00 e telefonicamente al numero 0761/569001 .
• IL pagamento dell’imposta può essere effettuato :
A) c/c postale. 10433019 intestato COMUNE Di FABR1CA Di ROMA – I.C.I.
Servizio di tesoreria
B) vaglia postale per I soggetti non residenti nel territorio dello Stato
C) MOD F 24 come da ’articolo 17 del D.L.GS 241/97, utilizzando i crediti ammessi in compensazione, come risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2009
RAMMENTA INOLTRE
•Con effetto dal 10 gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili. occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5%;
• L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
• Le dichiarazioni già presentate negli anni precedenti hanno effetto anche per il 2009 e per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni concernenti tali variazioni, nonché quelle relative al possesso di fabbricati di nuova costruzione ed a fabbricati ed aree fabbricabili di nuova acquisizione avvenute nel corso del 2008, sono effettuate sugli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009
• Le informazioni e la documentazione necessaria all’applicazione dell’imposta possono essere richieste agli addetti dell’Ufficio Tributi Comunale dalle 10,00 alle 12,00 e telefonicamente al numero 0761/569001 .
Ultimo aggiornamento
11 Maggio 2010, 11:01