Art. 625 C.P. Furto d’acqua – Azioni da intraprendere per consentire la regolarizzazione di allacci non correttamente contrattualizzati
Art. 625 C.
Data:
14 Luglio 2022

Art. 625 C.P. Furto d’acqua
Azioni da intraprendere per consentire la regolarizzazione di allacci non correttamente contrattualizzati
Si informano tutti gli utenti allacciati al pubblico acquedotto che qualora venga accertata la presenza di allacci abusivi, il Gestore è tenuto a denunciare alle autorità preposte chi ha materialmente commesso l’allaccio abusivo e/o chi ne è avvantaggiato per furto d’acqua.
Si specifica che intercettare le tubature idriche per approvvigionarsi abusivamente d’acqua o ripristinare il flusso idrico, magari interrotto dal Gestore a seguito del mancato pagamento delle bollette, costituisce un furto, un reato sempre aggravato, poiché necessariamente ricorrono alcune delle circostanze espressamente previste dal codice penale (ad esempio la rimozione dei sigilli messi dal Gestore, la manomissione della rete per fare l’allaccio non autorizzato, ecc.).
La pena prevista è quella della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 927 euro a 1.500 euro (art. 625 e altri).
Alla luce di quanto sopra e per evitare che il Gestore Unico d’ATO che subentrerà a breve nella gestione del S.I.I. comunale debba trovarsi nell’obbligatoria condizione di denunciante per furti d’acqua perpetrati nel tempo, si informano tutti gli utenti che entro il 01.10.2022 possono richiedere al gestore di operare una verifica sulla regolarità della propria posizione contrattuale e chiederne l’eventuale aggiornamento senza incorrere in eventuali sanzioni e/o denunce.
Passato tale termine ultimativo, qualora il Gestore Unico d’A.T.O. – Talete S.p.A. riscontri la presenza di allacci non correttamente sottesi da sistemi di misura e/o autorizzati in virtù di specifici accordi contrattuali pregressi, sarà tenuto a interrompere ogni erogazione abusiva e a denunciare alle autorità preposte il furto d’acqua qualora accertato.
Ultimo aggiornamento
14 Luglio 2022, 09:58